(Paulo Coelho)

STATUTO
ART. 1 – Denominazione e Sede
- L’Associazione è costituita, ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, del Codice Civile e al D.lgs. 02/01/2018 n. 1 “nuovo Codice della protezione civile, della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “AQUILE DEL PARCO“ che assume la forma giuridica di Associazione.
- L’Associazione si configura quale “Associazione di volontariato ODV”, ai sensi degli Art. 32 del C.C. e segg. è costituita in conformità ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e seguenti del Codice civile.
- L’Associazione ha personalità giuridica, adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne è peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- L’Associazione ha Sede Legale nel Comune di PINETO (TE), in Via Largo della Chiesa 1, CAP 64025. il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e non con modifica statutaria, ma con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L’Associazione potrà aprire sedi operative in ogni Regione italiana, dietro delibera del Consiglio Direttivo e secondo quanto disposto dal seguente art. 19;
- La denominazione “AQUILE DEL PARCO”, i relativi emblemi e segni di riconoscimento degli uomini e dei mezzi, in quanto rivolti a garantire in forma esclusiva, la provenienza e la natura delle attività, prestazioni, servizi e prodotti di qualsiasi genere di deposito a fini di registrazione presso le Autorità competenti ai sensi del RD n. 929 del 21/06/1942 e ss.mm.ii.
ART. 2 – Finalità ed Attività
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- protezione civile ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, del Codice Civile e al D.lgs. 02/01/2018 n. 1 “nuovo Codice della protezione civile, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l’Associazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- La durata è illimitata, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- Associazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Associazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati.
- Per il perseguimento dei propri, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida principi e finalità, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- L’Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di Coordinamenti, Consorzi con Associazioni aventi scopi e finalità analoghi, salvaguardando la propria autonomia individuale e collettiva.
- L’Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.
ART. 3 – Attività diverse
L’Associazione può perseguire, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4 – Emblema
L’emblema dell’Associazione è: un logo circolare con il tricolore esterno all’interno ci sono due scritte, la prima una scritta in stampatello “AQUILE DEL PARCO” la seconda scritta ad arco in basso “MAJELLA GRAN SASSO LAGA”,
viene mantenuto il diritto intellettuale del LOGO originale dell’Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Pineto – Torre di Cerrano.
ART. 5 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili
- L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. 117/2017;
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- E’ vietata la distribuzione, fondi in modo indiretto, distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché, riserve o capitale, comunque denominazione, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
ART. 6 – Associazione Territoriale
- Nell’associazione possono convivere Associazioni/ETS/ONLUS/ODV e volontari, che aderiscono all’Associaizone in quel caso le Sedi esterne vengono chiamate Sezioni distaccate, dotate di autonomia per l’Ordinaria amministrazione, acquisendo i benefici di cui l’Associazione gode sia nel Registro unico di cui all’art. 46 del D.Lgs. 117/2017 nonché nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’art. 34 del D.Lgs. 1/2018, che aderiscono all’Associazione Aquile del Parco, condividendone le finalità e gli scopi statutari;
- possono dotarsi di un proprio Regolamento aventi efficacia in ambito locale ed applicabili alla singola Sede Distaccata, che si limitino, anche in parziale deroga e modifica al presente Statuto, a regolare e disciplinare il funzionamento dei singoli organi territoriali quali l’Assemblea di Delegazione, il Comitato Esecutivo di Delegazione e le funzioni e poteri del Presidente nell’ambito dell’unità territoriale di propria competenza, che avrà la carica di Vice Presidente nell’Associazione Aquile del Parco, possono operare purché non in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto;
- Le Delegazioni, per mantenere l’adesione all’Associazione, dovranno: – partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l’Associazione venga attivata dalle Autorità preposte; – ai fini dell’operatività, la Sezione deve esserecomposta da almeno 7 volontari, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo; – inviare al Tesoriere, entro la stessa data, il bilancio dell’anno precedente approvato dall’Assemblea della Delegazione, corredato di elencazione analitica degli automezzi e delle attrezzature di cui dispone e relazione sull’attività svolta;
- Alle Delegazioni spetta una parte delle quote associative versate dai rispettivi volontari.
- L’Associazione è a carattere aperto.
- Gli Associati sono le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che operano nel settore delle attività nautiche, marittime e della salvaguardia della vita, dell’ambiente marino e delle acque interne, ovvero che espletano attività tecniche di supporto alle attività, che si riconoscono nel presente fanno Statuto e richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che delibera in merito alla prima seduta utile. Sono altresì ammessi come Associati i Centri Regionali della Guardia Costiera Ausiliaria, regolarmente costituiti in Associazione che recepiscano integralmente nello Statuto;
- L’attività sociale viene esercitata da persone fisiche, Presidenti/Legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti o da loro soci delegati a proprio insindacabile giudizio che non si trovino in condizione di incompatibilità;
- È concesso la possibilità di ammettere come Associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a conditione che operino nei settori indicati nel comma 2 e che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017;
- L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del soggetto interessato. La deliberazione è comunicata al soggetto interessato ed annotata nel Libro degli Associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- In caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo Nazionale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla al soggetto interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedi che sull’istanza si pronuncia l’Assemblea degli Associati, che delibera in occasione della successiva convocazione;
- Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per:
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associaziotiva;
- cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge o modifica dell’oggetto sociale, in seguito alla quale perda i presupposti di iscrizione di cui al comma 2;
- esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabilità dallo Statuto. La cessazione ha effetto dai dati di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
- Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri;
- Gli Associati hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso;
- Se in regola con il punto 7;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllare l’andamento;
- recedere dall’appartenenza all’Associazione;
- esaminare i Libri Sociali, presso la sede legale delIl Coordinamento, facendone richiesta preventiva scritta al Consiglio Direttivo;
- delegare unaltro Volontario per la rappresentanza dove viene richiesta
- ogni volontario può detenere massimo 3 deleghe per ogni singola Assemblea;
- il formato delega viene caricato tramite il ink che l’associazione ha creato appositamente per le deleghe, oppure tramite gli attuali metodi di messaggistica on-line.
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso;
- Gli Associati hanno il dovere di:
- Rispettare il presente Statuto ed il Regolamento Interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, secondo le direttive del Regolamento Interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
- essere in regola con i servizi minimi stabiliti dal Regolamento interno;
- non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.
ART. 9 – Volontariato e attività di volontariato e assicurazione obbligatoria
- l’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti alle Sezioni Associati;
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, a tal fine dall’Art 17 del Codice Terzo Settore si evince che:
- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni;
- I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale;
- Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro massimi massimi e condizioni preventivamente stabilità dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabilità dal D. Lgs. 117/2017;
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione deve garantire i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017;
- L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro anche on-line i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 10 – Volontariato e attività di volontariato e assicurazione obbligatoria
- Sono organi Sociali:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L’Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- L’Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017).
- Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere alcuno attribuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo, non ci sono limiti di mandato.
- Nelle azioni assembleari relative alla nomina del Consiglio Direttivo, si procederà alla votazione verificando che ogni possibile composizione dell’organo o degli organi votanti da nominare, rispetti un principio vota di adeguata rappresentanza del genere meno rappresentato nelle cariche medesime.
- L’Assemblea è composta dagli Associati, dal Presidente o loro delegati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente;
- Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario;
- E’ convocata tramite avviso scritto da almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, pec o e-mail o con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione.
- Ai sensi dell’art.24 c.4 del D.Lgs.117/2017 è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa e vota;
- L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati i parametri collegiali, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e in particolare, a condizione che :
- nell’avviso di convocazione collegati indicati anche i luoghi audio-video nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
- sia consentito:
- al Presidente dell’assemblea o suo delegato, accertare l’identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- partecipare agli interventi alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione;
- In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea);
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando Il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera;
- Hanno diritto di voto gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso;
- Ciascun Associato ha un voto. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per ogni Associato;
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione;
- L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi;
- L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti;
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli Associati;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approvazione l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L’insieme degli associati appartenenti alla Delegazione ne forma l’Assemblea;
- Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell’Assemblea dei soci del Comitato valgono le norme in materia previste nel Regolamento dell’Associazione AQUILE DEL PARCO;
- All’assemblea di Delegazione sono demandate tutte le decisioni relative all’unità locale che per Statuto o Regolamento AQUILE DEL PARCO, non siano riservate ad altri organi associativi;
- Si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e la programmazione dell’attività associativa;
- Il Responsabile del distaccamento Locale nominato dal Presidente, approvato dai Soci del distaccamento Locale, acquisisce la qualifica di Vice Presidente;
- Dura in carica tre anni, rinnovabili senza limite di mandato;
- Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del distaccamento Esecutivo del distaccamento, valgono le norme in materia previste nel Regolamento AQUILE DEL PARCO;
- Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l’esclusione dei soci iscritti alla Sede distaccata;
- Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo AQUILE DEL PARCO.
- L’Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo, viene eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori indicati dagli Enti Associati. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. L’Assemblea prima di procedere all’elezione del Consiglio Direttivo, decide il numero dei componenti. La candidatura al Consiglio Direttivo deve pervenire alla segreteria dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea;
- Sono considerazioni compatibili con la carica i Presidenti delle varie Sezioni e devono essere dichiarati decaduti coloro che si devessero trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile;
- Il Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedererne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo, a quali di essi è attribuita la l’indirizzo dell’Associazione precisando se disgiuntamente o contiguità;
- Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti, purché siano presenti e votanti più di due;
- Consiglio Direttivo, è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o whatsApp o nei vari gruppi social, con un avviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve;
- E’ altresì consentito l’adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il metodo dell’audio-video conferenza, a condizione che rispettati il collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
- L’avviso di convocazione deve avere:
-
- La data e l’ora della prima e della seconda convocazione;
- Il motivo della convocazione;
- I punti che verranno discussi;
- devono essere indicati anche i luoghi audio-video nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento.
-
- sia consentito:
- al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
- L’avviso di convocazione deve avere:
- In questa ipotesi, la riunione del Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).
- L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla guida di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede a designare il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra l’Associazione in ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;
- decidere su avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
- Il potere di rappresentanza agli amministratori è generale sia in ordinaria che in straordinaria amministrazione. Il Registro Unico del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Sono Organi delle Sezioni dell’Associaizone:
- Assemblea dei Soci delle varie Sezioni;
- Presidente di Sezione che assume la qualifica di Vice-Presidente dell’Associazione.
- Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da:
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- i Vice-Presidenti di Sezione fanno parte del Direttorio che indirizzano, consigliano, vigilano, è rappresentano l’Associazione nel proprio territorio.
- Il Presidente dell’Associaizone, assieme al Segretazio e al Tesoriere vengono eletti con specifico incarico dalle varie Sezioni che ne fanno parte sono eletti tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il loro mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo delle varie Sezioni, una volta eletto conferma il Segretario e il Tesoriere così come stabilito;
- Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti dal presente Statuto.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi anche in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea degli Associati (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta;
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibile nell’esercizio delle sue funzioni.
- L’Assemblea provvede alla nomina di un’Assemblea di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- L’ Organo di Controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabile;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può raccogliere, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo;
- L’Organo di Controllo in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori sociali sull’andamento delle o su determinati affari.
E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea Nazionale all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
- L’Associazione si articola in:
- Centro Nazionale;
- I Centri Regionali nelle Regioni, secondo le necessità e le contenute in apposito Regolamento;
- I Centri Operativi Territoriali ubicati nelle aree provinciali, secondo le necessità e le previste contenute in apposito Regolamento.
- I Centri Regionali devono necessariamente costituirsi in forma di Associazione ODV, deroghe preventivamente autorizzate, riconoscersi nello Statuto, hanno autonomia amministrativa, devono richiedere l’ammissione in qualità di Associato dell’Associazione Aquile del Parco ODV adottando lo Schema di Statuto Regionale approvato dall ‘Organo di Amministrazione dal Consiglio Direttivo;
- I Centri Territoriali (Sezioni) devono riconoscersi nello Statuto, fiscalmente ed operativamente dal Centro Regionale che ne ha autorizzato la loro costituzione. Nel caso in cui il Centro Regionale autorizzi la loro costituzione con autonomia amministrativa e fiscale, essi devono costituirsi in forma di Associazione ODV e l’ammissione in qualità di Sezione dell’Associaizone Aquile del Parco ODV che ne ha autorizzato la costituzione, adottando lo Schema di Statuto approvato dal Consiglio Direttivo Regionale.
- L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all ‘articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente;
- L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all’Associazione “Aquile del Parco – gestito dal Tesoriere.
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e in linea con il disposto Dispositivo dell’art. 13 del Codice del terzo settore;
- Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati entro sei mesi, prorogabili non oltre i sei mesi in caso di comprovate necessità, dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017;
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
L’Associazione tiene i Libri Sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizoni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
- L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente;
- L’Assemblea può deliberare il Regolamento di Assemblea dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- Per le modifiche allo Statuto occorrente il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in persona o per delega;
- Per deliberare lo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci, in persona o per delega.
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
Approvato con il Verbale n. 54 del 26/11/2022
Per scaricare la versione in pdf lo Statuto dell’Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Pineto potete utilizzare il seguente link: Statuto.
VOPC Aquile del Parco – ETS – ONLUS